Approvato dal Consiglio Direttivo il 28/12/2015
In vigore dal 1° gennaio 2016
Art. 1 – Fondamenti e principi
Nel rispetto dello Statuto societario e delle norme di legge, la Società Pesca Sportiva Arechi Salerno (di seguito Società) si dota del seguente Regolamento Interno che riporta norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti i Soci, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alle attività svolte.
L’adozione del presente Regolamento Interno è espressione della volontà della Società di promuovere, nell’esercizio di tutte le sue funzioni, un elevato standard comportamentale nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività riconducibili alla Società ed a vietare quei comportamenti in contrasto non solo con le norme federali e nazionali ma anche con i sani valori sportivi che la Società intende promuovere e garantire.
In particolare, il presente Regolamento Interno specifica i fondamentali doveri di lealtà, onestà, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti della vita associativa.
Art. 2 – Destinatari ed efficacia
Il presente Regolamento Interno si applica a tutti i Soci che per effetto della loro iscrizione alla Società dichiarano di averlo letto, recepito nei contenuti ed accettato. I Soci ne condividono i principi, gli scopi e le finalità impegnandosi sia all’osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute che a contribuire alla loro applicazione.
I Soci si assumono inoltre la responsabilità conseguente alla sua violazione che costituisce una grave inadempienza; il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento comporta la comminazione di sanzioni disciplinari come previsto dall’art. 8 dello Statuto della Società. In ogni caso, le sanzioni devono essere proporzionali alla gravità dei fatti e dei comportamenti contestati.
L’ignoranza del presente Regolamento Interno non può essere invocata a nessun effetto.
Art. 3 – Rispetto dell’ordinamento sportivo e politica societaria
La Società, per effetto dei propri Soci, deve operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.
La Società, per effetto dei propri Soci, si impegna ad adottare tutte le misure dirette a facilitare la conoscenza e l’applicazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, prevedendo altresì l’applicazione di sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse. La Società si impegna altresì a sostenere nell’ambito della propria sfera di influenza, iniziative mirate alla promozione di azioni volte a prevenire il rischio di comportamenti non etici ed a cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
Tutte le attività della Società dal punto di vista gestionale devono essere ispirate alla massima correttezza, trasparenza e legittimità formale e sostanziale.
In particolare la Società si impegna a:
Art. 4 – Norme comportamentali dei Soci
Tutti i Soci devono essere a conoscenza delle normative federali che disciplinano e regolamentano l’espletamento delle attività della pesca sportiva e di qualsiasi altra attività svolta e si impegnano alle seguenti regole di comportamento:
I Soci che ricevono deleghe e/o incarichi ed i membri del Consiglio Direttivo hanno l’obbligo di:
È istituita la figura del Consigliere delegato ai rapporti con i Soci. Questo è deputato a raccogliere tutte le istanze degli iscritti al Sodalizio, a cui darà risposta in tempi brevi dopo aver consultato il Consiglio Direttivo. Il Consigliere delegato ai rapporti con i Soci, comunicherà, di volta in volta, gli strumenti, le modalità e i recapiti per la presentazione delle istanze alla Società.
Art. 5 – Gestione del patrimonio Sociale
Il patrimonio della Società è gestito dal Consiglio Direttivo nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dalle leggi nazionali.
E’ composto dalle quote associative versate dai Soci, dai contributi di Enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Società; appartengono inoltre al patrimonio sociale tutti i beni materiali derivanti da sponsorizzazioni al sodalizio come da apposito registro detenuto ed aggiornato dal Segretario/Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo, annualmente, verificata la disponibilità economica; può deliberare il rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dai Soci per attività in nome della Società, sia sportive che istituzionali.
La Società distribuisce ai Soci il materiale a disposizione secondo criteri di esigenza e di uniformità e in maniera sempre commensurabile ai risultati sportivi ottenuti e all’impegno dimostrato dagli stessi nelle varie attività organizzate e partecipate dalla Società. Il Segretario/Tesoriere registrerà tutto il materiale affidato, in comodato d’uso, ai singoli Soci che sono tenuti a custodirlo con cura.
Gli affidamenti ai Soci, di materiale di qualunque genere, è sempre effettuato in via temporanea. La Società potrà richiedere la restituzione del materiale al Socio affidatario in qualsiasi momento. I Soci che decidono di lasciare il sodalizio, o che sono espulsi con provvedimento disciplinare, sono tenuti a restituire tutto il materiale ad essi affidato ivi compreso il materiale di consumo parzialmente utilizzato. La Società si riserva di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di coloro i quali non restituiranno il materiale affidato o che lo consegneranno in condizioni d’uso non compatibili con la normale usura. Il tutto a tutela del patrimonio della Società.
Art. 6 – Quote Sociali e quote di iscrizione
I Soci Atleta e i Soci Sostenitore, come da previsione statutaria, sono soggetti al pagamento della quota sociale. Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l’importo di tali quote che sono comprensive delle spese di sottoscrizione della Tessera Federale.
Tutti gli Atleti sono inoltre tenuti, dove previste, al pagamento delle quote di iscrizione alle prove delle manifestazioni sportive. Nessun Atleta può esserne dispensato se non per decisione del Consiglio Direttivo a seguito di comprovate ragioni personali o per meriti sportivi e comunque in relazione alle disponibilità della Società.
Art. 7 – Rapporti esterni e sponsor
Il Presidente è il rappresentante legale della Società, coadiuvato dagli altri componenti il Consiglio Direttivo ne cura i rapporti istituzionali, sportivi e collaborativi.
Gli accordi di sponsorizzazione sono curati direttamente dal Consiglio Direttivo o da un suo membro delegato. Nessun Socio può, per nessuna ragione, curare rapporti personali direttamente con gli sponsor della Società.
Tutti gli atleti sono tenuti, durante le manifestazioni ufficiali, ad indossare i segni distintivi della Società. Nessuno dovrà utilizzare abbigliamento di altre Società Sportive. Il materiale ricevuto dagli sponsor e distribuito ai Soci non potrà essere, per nessuna ragione ed a qualsiasi titolo ceduto a terzi, anche se si tratta di materiale di consumo.
Art. 8 – Norme di Rinvio
Le norme riportate nel presente Regolamento Interno sono state redatte e approvate dal Consiglio Direttivo della Società nella data riportata in testa. Le stesse norme sono state concordate e accettate verbalmente da tutti i Soci, all’atto della propria iscrizione, sin dalla fondazione della Società.
La modifica o l’annullamento del seguente Regolamento Interno è riservato esclusivamente all’approvazione del Consiglio Direttivo della Società.
La Società Pesca Sportiva ARECHI è stata fondata a Salerno nell’ottobre del 1997 da un gruppo di giovani, la maggior parte dei quali pescatori sportivi provenienti da un altro sodalizio.
I soci fondatori, Fausto Cirillo, Gaetano Contaldo, Vincenzo Luongo e Francesco Siano bene pensarono di…